EsTRATTO DALLO STATUTO SOCIALE
Atto notarile rep. N. 172.720/42.532 del 30/06/1998
ARTICOLO 1 Denominazione e sede
ARTICOLO 2 Scopo
ARTICOLO 3 Soci
ARTICOLO 4 Direzione musicale
ARTICOLO 5 Esercizio sociale ARTICOLO 6 Patrimonio ARTICOLO 7 Organi sociali ARTICOLO 8 Assemblea generale dei Soci ARTICOLO 9 Consiglio Direttivo ARTICOLO 10 Disposizioni generali
Denominazione e sede
E’ costituita nel rione di Arnate di Gallarate un’Associazione Culturale ed apolitica, non avente scopo di lucro, denominata:
“Corale Arnatese”
L’associazione ha sede in Arnate di Gallarate, via Marco Polo n. 8.
Scopo
L’Associazione ha per scopo, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, la promozione ed il perfezionamento delle voci per la formazione di un coro dilettantistico con la conseguente divulgazione del canto corale.
Soci
I Soci si suddividono in:
- Soci partecipanti al coro
- Soci ordinari
- Soci onorari.
Può essere Socio partecipante al coro chiunque apporti il proprio contributo vocale in seno all’Associazione.
Può essere Socio ordinario chiunque condivida e sostenga gli scopi dell’associazione.
Socio onorario può essere chi abbia acquisito particolari benemerenze nel campo di attività dell’Associazione su nomina del Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione ed a stabilirne l’organizzazione e gli indirizzi musicali mediante il voto espresso in Assemblea. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, ed hanno l’obbligo di ritirare la tessera.
Tutti i Soci devono:
a) osservare quanto disposto dal presente statuto;
b) attenersi alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Il Socio che non osservi il presente Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo o comunque nuocia all’Associazione con il suo comportamento è soggetto a provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo.
Secondo la gravità dell’infrazione commessa i provvedimenti a carico del socio potranno essere:
- richiamo scritto
- espulsione
Nel caso in cui il Socio si opponga al provvedimento disciplinare può chiedere l’intervento dell’Assemblea generale dei Soci, salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Il rapporto sociale si estingue:
- con le dimissioni del Socio
- con l’espulsione del Socio
- con la morte del Socio.
In tutti i casi previsti dal comma precedente il Socio oppure i parenti del Socio defunto hanno l’obbligo di restituire all’Associazione qualsiasi oggetto o indumento di proprietà dell’Associazione stessa.
E’ escluso che abbiano diritto al voto, in materia di approvazione o di modificazione dello Statuto e dei regolamenti, i soggetti con i quali l’Associazione intrattiene rapporti associativi temporanei (a breve termine).
Direzione musicale
La scuola corale sarà diretta da un maestro e/o un vicemaestro, i quali non possono rivestire cariche amministrative. A loro tutti i Soci dovranno portare, durante le lezioni, il massimo rispetto e la massima obbedienza.
Esercizio sociale
L’esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo da presentare all’Associazione per l’approvazione. Detto bilancio dovrà essere trasmesso ai Revisori dei conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata dal Consiglio stesso per l’assemblea di discussione.
Patrimonio
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dai beni di cui all’atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, decidere gli investimento del patrimonio.
I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, i contributi pubblici o privati, i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività dell’Associazione. Durante la vita dell’Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
In caso di scioglimento dell’Associazione, determinato da qualunque causa, l’intero patrimonio deve essere devoluto ad un’altra Associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. E’ stabilito che la quota associativa sia intrasmissibile, salvo che il trasferimento avvenga a causa di morte.
Organi sociali
Gli organi di governo dell’Associazione sono:
- l’Assemblea generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
Assemblea generale dei Soci
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.
L’assemblea delibera:
- sul rendiconto consuntivo
- sull’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo
- sulla modifica dello statuto Sociale
- sulla fusione con altre società o enti
- sulla trasformazione della struttura giuridica dell’Associazione
- sulla cessazione e liquidazione dell’Associazione
- su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da una persona designata dall’Assemblea;
l’Assemblea nomina un Segretario che assiste il Presidente le deliberazione dell’Assemblea sono prese a maggioranza ei voti dei presenti, nel rispetto del principio del voto singolo. Della riunione assembleare viene redatto un verbale scritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea contenuto in un apposito registro.
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e la democraticità della struttura è garantita dal rispetto del cosiddetto “voto per teste” e sul diritto assoluto dell’Assemblea di eleggere le cariche sociali.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Sei consiglieri
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se un Consigliere cessasse il suo ufficio prima della fine del suo mandato, il Consiglio nominerà un nuovo Consigliere seguendo scrupolosamente l’ordine del primo no eletto.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario.
Al consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri d’ordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto è di competenza dell’Assemblea dei Soci.
In particolare, spetta al consiglio Direttivo:
- formulare l’indirizzo musicale del coro, sulla base delle indicazioni di massima approvate dall’Assemblea dei Soci, e deliberare su tutte le attività che lo stesso effettuerà, inclusi i canti proposti dal maestro per la stagione concertistica;
- predisporre il rendiconto annuale
- nomina dei Soci onorari
- stabilire l’ammontare della quota associativa annua
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, del Vicepresidente o di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. I Soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono trascritti su un apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ( o dal consigliere Delegato). Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi ed in giudizio.
Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si intendono richiamate le norme vigenti in materia di Associazioni private riconosciute.